Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle autorita' di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Art. 48.Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica1.All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14-ter";
b)al comma 1-sexies, dopo le parole "la destinazione funzionale delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c)al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14-ter";
d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.";
e)dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.".
1-bis.All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";
b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarita' nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'".
1-ter.All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti".
2.Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e' elevato a quarantacinque mesi.
3.All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono aggiunte le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
4.All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.";
b)al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";
c)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.".
5.Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis.Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e la parola: "adottato" e' sostituita dalla seguente: "adottati".
6.Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al ((31 dicembre 2021)), previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),";
b)al comma 726, la parola "aprile" e' sostituita dalla parola "novembre".
7-bis.Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
a)al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14-ter";
b)al comma 1-sexies, dopo le parole "la destinazione funzionale delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c)al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14-ter";
d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.";
e)dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.".
1-bis.All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";
b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarita' nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'".
1-ter.All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti".
2.Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e' elevato a quarantacinque mesi.
3.All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono aggiunte le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
4.All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.";
b)al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";
c)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.".
5.Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis.Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e la parola: "adottato" e' sostituita dalla seguente: "adottati".
6.Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al ((31 dicembre 2021)), previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),";
b)al comma 726, la parola "aprile" e' sostituita dalla parola "novembre".
7-bis.Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
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