consenso ed espressione di volonta'

Art. 13. Consenso ed espressione di volonta'1.L'approvvigionamento di tessuti o cellule umani e' consentito solo se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in ordine al consenso informato o all'espressione di volonta' o all'autorizzazione alla donazione.
2.Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le misure necessarie per garantire che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori, ricevano, oltre a tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, anche quelle di cui all'allegato al presente decreto.
Entrata in vigore il 9 novembre 2007

Sentenze1


  • 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-05-07, n. 201500491
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 12 l. 40/2004·
    • art. 14 D.Lgs. 191/2007·
    • art. 18 l. 40/2004·
    • art. 269 c.c.·
    • art. 9 l. 40/2004·
    • competenza statale in materia di sanità·
    • consenso informato·
    • diritto alla salute·
    • eccesso di potere·
    • fecondazione eterologa·
    • finanziamento pubblico delle tecniche di procreazione assistita·
    • legittimazione ad agire·
    • livelli essenziali di assistenza (LEA)·
    • principio di proporzionalità·
    • tutela del diritto all'identità genetica·
    • violazione art. 117 Cost.·
    • violazione art. 118 Cost.·
    • violazione art. 119 Cost.·
    • violazione art. 32 Cost.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi