consenso ed espressione di volonta'
Art. 13. Consenso ed espressione di volonta'1.L'approvvigionamento di tessuti o cellule umani e' consentito solo se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in ordine al consenso informato o all'espressione di volonta' o all'autorizzazione alla donazione.
2.Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le misure necessarie per garantire che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori, ricevano, oltre a tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, anche quelle di cui all'allegato al presente decreto.
2.Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le misure necessarie per garantire che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori, ricevano, oltre a tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, anche quelle di cui all'allegato al presente decreto.
Sentenze • 1
1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-05-07, n. 201500491Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 l. 40/2004·
- art. 14 D.Lgs. 191/2007·
- art. 18 l. 40/2004·
- art. 269 c.c.·
- art. 9 l. 40/2004·
- competenza statale in materia di sanità·
- consenso informato·
- diritto alla salute·
- eccesso di potere·
- fecondazione eterologa·
- finanziamento pubblico delle tecniche di procreazione assistita·
- legittimazione ad agire·
- livelli essenziali di assistenza (LEA)·
- principio di proporzionalità·
- tutela del diritto all'identità genetica·
- violazione art. 117 Cost.·
- violazione art. 118 Cost.·
- violazione art. 119 Cost.·
- violazione art. 32 Cost.