(cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia)

Art. 9.(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)1.Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa autorizzazione ((dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato piu` interventi edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio)).
2.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a)alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131. ((In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna));
b)all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. ((b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale)).
3.Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
4.Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
5.E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalita' di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
6.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2005

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi