(assegno mensile)
Art. 13.(Assegno mensile)1.Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. (15)
2.Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.
((18))-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima." -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte." -------------AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'." -------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1) che "A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1." -------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel modificare l'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento". -------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 1) che "Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13."
2.Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.
((18))-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima." -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte." -------------AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'." -------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1) che "A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1." -------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel modificare l'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento". -------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 1) che "Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13."
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-26, n. 202310742Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis Legge n. 241/90·
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