(nuove norme e soggetti aventi diritto)
Art. 2.(Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971.A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.((11))---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971.A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.((11))---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."