modifiche al capo iv del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Art. 9. Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 971.All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».
2.Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 14-bis (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' nautiche). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuita' del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina puo' essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
Art. 14-ter (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). - 1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti e' posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 14-quater (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera). - 1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.
3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
Art. 14-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera). - 1. Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.
Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso puo' individuare l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.
Art. 14-septies (Disposizioni per l'espletamento dei concorsi). - 1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' attivata non oltre il 30 giugno 2019.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, puo' partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' autorizzata una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo reparto, nonche' per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonche' l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal presente provvedimento:
«Art. 14 (Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario). - 1.
I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Si applica l'art. 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Omissis.».
- Per completezza d'informazione si riportano i testi degli articoli 15, 19, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110, 122, 126, 131, 148, 150, 160, 161, 169 e 170 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005:
«Art. 15 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti). - 1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'art. 174.».
«Art. 19 (Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi). - 1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) sostituto direttore antincendi;
e) sostituto direttore antincendi capo.».
«Art. 27 (Promozione a ispettore antincendi esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.».
«Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'art. 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessita' e alla specifica competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'art. 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze.
In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.».
«Art. 45 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale.
Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.».
«Art. 57 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.».
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.».
«Art. 86 (Articolazione del ruolo degli operatori). - 1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) operatore;
b) operatore tecnico;
c) operatore professionale;
d) operatore esperto.
2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita' fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
«Art. 110 (Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico). - 1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.».
«Art. 122 (Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente). - 1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
«Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.».
«Art. 131 (Norma di rinvio). - 1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.».
«Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».
«Art. 150 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
15.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
18.».
«Art. 160 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori). - 1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attivita' di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale.
5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'art. 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».
«Art. 161 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti). - 1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 94.
6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
94.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'art. 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».
«Art. 169 (Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'art. 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nella qualifica.
2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato ai sensi dell'art. 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.
3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarita' in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigenziali generali di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
4. Le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.».
«Art. 170 (Prima applicazione dei procedimenti negoziali). - 1. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonche' le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). - Omissis.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 207, n. 236 recante il regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2007, n. 293.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
«Art. 3 (Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e' conferito per risulta, ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica e' fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
Entrata in vigore il 6 novembre 2018

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