Art 10

Art. 10.
Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1974

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