Art 10
Art. 10.
Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".
Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".
5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-07-24, n. 202312512Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di lite·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- motivazione del provvedimento·
- regolamentazione delle armi·
- valutazione dell'affidabilità·
- violazione art. 39 TULPS