(sanzioni penali)

Art. 17.(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:
a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.((8))---------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 28 febbraio 1985, n.47 ha disposto (con l'art.2) che:" Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Ha inoltre disposto (con l'art.20 comma 2) che:" Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Entrata in vigore il 2 marzo 1985
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