Art 3

Art. 3.((Secondo le norme stabilite nel precedente articolo, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonche' dei Consigli delle Province e dei Comuni interessati))

Ai porti che interessano la difesa militare e la sicurezza dello Stato sara' provveduto di concerto dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Marina.

Colle stesse norme sara' provveduto nell'avvenire alle aggiunte e variazioni nella prima categoria, ed ai passaggi da una ad altra classe dei porti di seconda categoria.

Delle maggiori o minori somme che per effetto di queste aggiunte, variazioni e passaggi si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, dovra' essere data apposita dimostrazione da allegarsi al bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno, a cominciare dal quale il porto apparterrebbe alla nuova classe.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1994

Sentenze1

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