Art 4

Art. 4.

Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilita' dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.

Entrata in vigore il 27 maggio 1885

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi