(permesso di soggiorno per calamita')

Art. 20-bis.(Permesso di soggiorno per calamita')1.Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di ((contingente ed eccezionale)) calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'. (80)
2.Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e' rinnovabile ((per un periodo ulteriore di sei mesi)) se permangono le condizioni di ((eccezionale)) calamita' di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa ((, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)). (80)

--------------AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 5 maggio 2023

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