Art 33
Art. 33.
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1.Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a)le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b)le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis.Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato ((dal tribunale per i minorenni competente)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 47)).
((3.All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1.Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a)le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b)le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis.Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato ((dal tribunale per i minorenni competente)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 47)).
((3.All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-10-25, n. 202300965Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis L. 241/1990·
- art. 10 L. 47/2017·
- art. 2 L. 47/2017·
- art. 31 D.Lgs. 286/1998·
- art. 32 D.Lgs. 286/1998·
- art. 5 D.Lgs. 286/1998·
- art. 9 L. 184/1983·
- conversione del permesso di soggiorno·
- difetto di istruttoria·
- diritti del minore·
- eccesso di potere·
- integrazione sociale·
- minore straniero non accompagnato·
- onere della prova·
- parere del Comitato per i minori stranieri·
- permesso di soggiorno·
- responsabilità genitoriale·
- ricorso gerarchico·
- rigetto del permesso di soggiorno·
- tutela del minore
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300572Provvedimento:Leggi di più...- affidamento familiare·
- art. 32 d.lgs. 286/1998·
- conversione del permesso di soggiorno·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- minori stranieri·
- motivi di rigetto del permesso di soggiorno·
- parere del Comitato per i minori stranieri·
- permesso di soggiorno·
- progetto di integrazione sociale e civile
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-06, n. 202408981Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 legge n. 91/1992·
- assoluzione per particolare tenuità del fatto·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diniego di cittadinanza italiana·
- diritti politici e doveri·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico·
- interessi pubblici e privati·
- precedenti penali·
- principio di precauzione·
- sospensione del giudizio per prescrizione·
- tutela della sicurezza nazionale·
- valutazione di integrazione sociale