(partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio).

Art. 13-bis. (Partecipazione dell'amministrazione
nei procedimenti in camera di consiglio).1.Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il ((tribunale in composizione monocratica)) fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2.L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3.Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4.La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.
Entrata in vigore il 9 settembre 2002

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