contributi e prestazioni previdenziali
Art. 22. Contributi e prestazioni previdenziali1.Con effetto dal 1 gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonche' all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.
2.Il tesoriere e' tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.
3.Il tesoriere provvedera', entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.
4.Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale, apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.
5.Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvedera' ai relativi conguagli nei successivi due mesi.
6.Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonche' le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attivita' di servizio.
7.Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.((6))8.Le modalita' per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.
9.Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
10.In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 27 aprile 1990 (in G.U. 04/05/1990, n. 102) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le quote interessi delle rate semestrali di estinzione delle morosita' di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987, aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla meta'".
2.Il tesoriere e' tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.
3.Il tesoriere provvedera', entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.
4.Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale, apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.
5.Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvedera' ai relativi conguagli nei successivi due mesi.
6.Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonche' le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attivita' di servizio.
7.Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.((6))8.Le modalita' per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.
9.Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
10.In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 27 aprile 1990 (in G.U. 04/05/1990, n. 102) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le quote interessi delle rate semestrali di estinzione delle morosita' di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987, aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla meta'".
2. TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-12-05, n. 201302918Provvedimento:Leggi di più...- art. 111 Cost.·
- art. 1194 cod. civ.·
- art. 2120 cod. civ.·
- art. 2 cod. proc. amm.·
- contratti collettivi nazionali del lavoro·
- disposizione istruttoria·
- indennità di fine servizio·
- interessi e rivalutazione monetaria·
- onere della prova·
- principio di infrazionabilità dei servizi·
- ragionevole durata del processo·
- regime pubblicistico e privatistico del TFS·
- regolamento organico del personale·
- ricongiunzione dei servizi·
- sentenza parziale
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-25, n. 201004077Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 r.d. 3458/1928·
- art. 41 d.P.R. 384/1990·
- art. 9 d.l.vo 207/1947·
- base pensionabile·
- corrispondenza del trattamento di quiescenza·
- determinazione della base pensionabile·
- dimissioni dal servizio·
- inammissibilità del ricorso·
- legge 15 luglio 1950, n. 539·
- trattamento di quiescenza