Art 75

Art. 75.

Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

a) fino al grado di colonnello per i medici;

b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;

c) fine al grado di colonnello per i commissari;

d) fino al grado di capitano per i contabili.

Tuttavia i capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se siano riconosciuti idonei per competenza e per qualita' tecniche ed organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. Potra' pero' essere loro riservato solo un quinto dei posti disponibili.

((Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:
ad anzianita':
4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);
7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);
7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);
4 anni nel grado di maggiore (medico);
a scelta:
7 anni nel grado di capitano (commissario);
4 anni nel grado di maggiore (commissario);
2 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario) ))((3))

I giudizi per l'avanzamento vengono dati su appositi specchi di proposta:

a) da un consigliere del Comitato centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di I grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita' o servizio;

b) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di II grado);

c) dalla Commissione centrale del personale di cui all'art. 25 (giudizio di III grado).

Gli specchi di proposta debbono contenere la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento.

Per l'avanzamento ad anzianita': «L'ufficiale possiede tutti i requisiti, necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ». Il giudizio dovra' esprimersi con un si', o un no.

Per l'avanzamento a scelta: «L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore? ». Il giudizio dovra' esprimersi con un si', o con un no.

I suddetti giudizi dovranno essere seguiti dalle parole: «prescelto», oppure «non prescelto».

---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1945.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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