Art 32

Art. 32.

Tutti gli aspiranti ad un grado nel personale direttivo (ufficiali) dovranno obbligarsi ad intervenire, prima dell'ammissione, o successivamente, ai corsi di istruzione che saranno tenuti, presso i Comitati, sul servizio della Croce Rossa e su quanto concerne la disciplina militare.

Essi verranno provvisti, a tal uopo ed a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti ai personale suaccennato dovranno prestare un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni, in un ufficio o stabilimento da designarsi dal presidente generale dell'Associazione.
Essi sono tenuti a provvedersi dell'uniforme ordinaria di servizio.

Gli inscritti nel personale direttivo (ufficiali), potranno inscriversi all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia e godere dei vantaggi da detta istituzione concessi.
Entrata in vigore il 3 aprile 1936
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