Art 72

Art. 72.

Nessun inscritto nei ruoli del personale della C.R.I., puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
Entrata in vigore il 3 aprile 1936
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