Art 79

Art. 79.

Gli Uffici personale e mobilitazione dei Comitati provinciali centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 74, e tenuto conto del termine stabilito dal seguente art. 81, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi inscrivendovi per ordine di anzianita', tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianita'. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco.

Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

Ogni specchio di proposta d'avanzamento e' corredato dei seguenti documenti:

1° titoli accademici, di studio o di carriera, ((...))

2° copia dello stato di servizio;

3° copia delle note caratteristiche;

4° ogni altro documento, che possa corroborare i giudizi da formularsi nei riguardi del candidato.

Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma del precedente art. 75, di formulare il giudizio di primo grado.
Entrata in vigore il 4 settembre 1941

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