Art 74

Art. 74.

L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianita', a scelta ed a scelta per meriti eccezionali.

((L'avanzamento ad anzianita' si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 75 e 77))((3))((L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base ai disposto dei, citati articoli 75 e 77. E' concesso soltanto ai quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore))((3))

Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, puo' essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione colla stessa anzianita' fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'art. 81.

Agli ufficiali medici e farmacisti pero' la norma del precedente comma e' applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate Forze armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

Ove l'anzianita' del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non sia compresa nei limiti di anzianita' stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sara' collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverra' secondo il disposto degli articoli 112 e 113.

L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui al seguente art. 82, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga di ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente decreto purche' l'ufficiale sia compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene.

Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente generale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero del posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianita' entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita' ed a scelta, e li comunica ai Comitati centri di mobilitazione. Nel computo del posti disponibili deve tenersi presente il disposto dei precedenti articoli 42 e 44.

---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1945.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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