Allegato A-art. 24
Allegato A-art. 24
Art. 24.
L'aspettativa e' l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.
V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.
Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermita' o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.
L'aspettativa non puo' essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facolta' di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente e' affetto da malattia, la cura della quale e' incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa e' richiesta.
L'aspettativa e' deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa puo' essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.
L'aspettativa per motivi di salute puo' in ogni momento essere revocata, e si puo' far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilita' di continuare l'aspettativa medesima.
L'aspettativa e' revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla meta' dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.
Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento e' ridotto di un quarto.
In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento e' a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianita' di servizio dell'agente, viene commisurato alla meta' dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o piu'.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero agli effetti dell'anzianita' quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando e' accordata per motivi privati.
Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.
E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.
L'agente in aspettativa per motivi di salute non puo' cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.
(26) ((27)) -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 24.
L'aspettativa e' l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.
V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.
Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermita' o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.
L'aspettativa non puo' essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facolta' di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente e' affetto da malattia, la cura della quale e' incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa e' richiesta.
L'aspettativa e' deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa puo' essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.
L'aspettativa per motivi di salute puo' in ogni momento essere revocata, e si puo' far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilita' di continuare l'aspettativa medesima.
L'aspettativa e' revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla meta' dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.
Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento e' ridotto di un quarto.
In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento e' a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianita' di servizio dell'agente, viene commisurato alla meta' dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o piu'.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero agli effetti dell'anzianita' quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando e' accordata per motivi privati.
Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.
E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.
L'agente in aspettativa per motivi di salute non puo' cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.
(26) ((27)) -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Sentenze • 4
2. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-09-08, n. 201401431Provvedimento:Leggi di più...- accertamento dell'idoneità tecnica·
- art. 4 D.M. 513/98·
- art. 51 c.p.c.·
- art. 8 comma 5 Allegato B D.M. 513/98·
- aspettativa del dipendente·
- composizione della commissione d'esame·
- eccesso di potere·
- principio di imparzialità·
- revoca certificato di idoneità alla guida·
- sospensione del certificato di idoneità·
- valutazione discrezionale·
- violazione di legge