Allegato A-art. 46
Art. 46.
Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facolta' a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.
La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore.
La sospensione preventiva dura, di regola, finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'.
Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finche' dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.
Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla meta' dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno alimentare e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.
Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca reato. (17) (20)
(26) ((27)) --------------AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 novembre 1973, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1973, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove". --------------AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1989, n. 356 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/1989, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".