Allegato A-art. 54
Allegato A-art. 54
Art. 54.
Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.
Il Consiglio di disciplina e' convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.
L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in localita' diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.
(4) (5) (26) ((27)) --------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A [...] al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda". --------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata la validita' delle norme di cui agli articoli 1 [...] del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 54.
Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.
Il Consiglio di disciplina e' convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.
L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in localita' diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.
(4) (5) (26) ((27)) --------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A [...] al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda". --------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata la validita' delle norme di cui agli articoli 1 [...] del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-24, n. 202303030Provvedimento:Leggi di più...- Art. 54 R.D. 148/1931·
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