Allegato A-art. 58


Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente.
La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione e' di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito puo' ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purche' presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito puo' ricorrere con le modalita' di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorita' competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Entrata in vigore il 9 marzo 1931

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