Art 10

Art. 10.

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorita' giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che e' tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilita' dell'azione giudiziaria. ((18a))

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni. ((18a))

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potra' essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonche' il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.
(10) (16)

---------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 luglio 1957, n. 633 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2, 3 e 4) che "Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
L'agente che intende adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che e' tenuto a rilasciare ricevuta.
L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma.
Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso". ---------------AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 29 marzo 1972, n. 57 (in G.U. 1ª s.s. 05/04/1972, n. 90) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale". -------------AGGIORNAMENTO (18a)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979, n. 93 (in G.U. 1ª s.s. 1/08/1979, n. 210) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica" e, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresi', l'illegittimita' costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro".
Entrata in vigore il 1 agosto 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi