Allegato A-art. 26


Art. 26.

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto e' possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto e' possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorita' governativa, l'azienda puo' procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda e' tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purche' durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio e' accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennita' di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario. (1) (14)

In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due mesi, ne' maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.(14)
Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica fattagli. (14)
(26) ((27)) --------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Per il personale collocato a riposo in base all'art. 1 del presente decreto, allo scopo di migliorarne il trattamento di quiescenza, le aziende versano all'atto del collocamento a riposo: a) alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, o alle Casse speciali di previdenza, istituite presso le singole aziende, una indennita' di buonuscita, nella misura unica di un anno di stipendio o paga, ultimi raggiunti dall'agente in sostituzione di quella di cui all'art. 26, terz'ultimo comma, del regolamento allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148". --------------AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, [...] dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 giugno 2017

Sentenze23


  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-29, n. 202000730
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  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-03-01, n. 201902724
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  • 5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-04-23, n. 201600430
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