(restrizioni vietate)

Art. 28.(Restrizioni vietate)1.La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti:
a)l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;b)limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010

Sentenze1


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300366
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese·
    • diniego di voltura di concessione·
    • eccesso di potere·
    • evidenza pubblica·
    • principio di libera concorrenza·
    • principio di libertà di iniziativa economica·
    • regolamentazione del commercio su aree pubbliche·
    • regolamentazione merceologica dei posteggi·
    • risarcimento danni·
    • violazione di legge regionale
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