(restrizioni vietate)
Art. 28.(Restrizioni vietate)1.La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti:
a)l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;b)limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.
a)l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;b)limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.
Sentenze • 1
1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300366Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- diniego di voltura di concessione·
- eccesso di potere·
- evidenza pubblica·
- principio di libera concorrenza·
- principio di libertà di iniziativa economica·
- regolamentazione del commercio su aree pubbliche·
- regolamentazione merceologica dei posteggi·
- risarcimento danni·
- violazione di legge regionale