(esercizi di vicinato)

Art. 65.(Esercizi di vicinato)1.L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'((articolo 19 della legge))7 agosto 1990, n. 241. 2.All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente: "((segnalazione certificata di inizio di attivita'))". 3.Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Entrata in vigore il 30 agosto 2012
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