(modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri)

Art. 61.(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri)1.All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";b)al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.".
Note all'art. 61:
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1985, n. 64, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. - Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del presente decreto legislativo.».
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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