requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta
Art. 4-ter. Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta1.Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono:
a)se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b)se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2.((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004 ((...)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
((5.Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.))
a)se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b)se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2.((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004 ((...)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
((5.Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.))
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