Art 8

Art. 8.

Sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del due per cento:
1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;
2) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;
3) le cessioni e le importazioni degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
4) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);
5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo numero 6);
6) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, nonche' le cessioni di fabbricati o porzioni di essi poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi.
Sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dell'otto per cento le cessioni e le importazioni delle seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69))((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69))((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69))((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69))
Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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