Art 11

Art. 11.1.L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
a)la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
b)la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
c)l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani ((...)) aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari ((, nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario)).
d)l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
e)la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
f)la rilevazione dei dati statistici;
g)l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
h)la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i)la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
l)le attivita' connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
m)l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
n)le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o)l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2007
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