qualificazione dei professionisti

Art. 34. Qualificazione dei professionisti1.Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2.I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3.Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
4.In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
5.Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ((ai sensi dell'articolo 2)), comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6.Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.
7.Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
7-bis.Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2020

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