Art 2

Art. 2.
Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, e' concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.
Il credito di cui ai primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, e' concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.
Entrata in vigore il 25 agosto 1977

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