(rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)
Art. 29.(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)1.Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.
2.I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.
3.L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.
4.La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
5.I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6.Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7.La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 29:
- Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concerne l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Gli articoli 84 e 91 recitano;
"Art. 84 (Prescrizione dei diritti doganali), - l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.
Il termine decorre:
a) Dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza alla spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia.
d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.
Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74".
"Art. 91 (Rimborsi). - Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.
Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergono errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.
Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74".
- Il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, concerne misure urgenti in materia di entrate fiscali.
2.I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.
3.L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.
4.La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
5.I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6.Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7.La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 29:
- Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concerne l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Gli articoli 84 e 91 recitano;
"Art. 84 (Prescrizione dei diritti doganali), - l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.
Il termine decorre:
a) Dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza alla spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia.
d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.
Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74".
"Art. 91 (Rimborsi). - Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.
Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergono errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.
Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74".
- Il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, concerne misure urgenti in materia di entrate fiscali.