Art. 3.(( (Immissione in commercio e messa in servizio). ))((1.I dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto, sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di un'adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformita' della loro destinazione.))
Entrata in vigore il 17 novembre 2000
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