Art 2-bis

Art. 2-bis.((1.Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, e' collocato senza soluzione di continuita' giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonche' delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.
2.Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario e' disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, e' disposto - sentite le organizzazioni sindacali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.
3.L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.))
Entrata in vigore il 17 novembre 1984
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