Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

Art. 11.Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102.
3.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, ((di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,)) nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5.L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6.Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8.L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 56. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.
Entrata in vigore il 18 luglio 2014

Sentenze133


  • 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300153
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • beni culturali e del paesaggio·
    • comunicazione di inizio lavori·
    • eccesso di potere·
    • impianti fotovoltaici·
    • procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)·
    • silenzio-assenso·
    • spese di lite·
    • vincolo paesaggistico·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300010
    Provvedimento:
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    • art. 13 L. n. 394/1991·
    • art. 167 D.lgs. n. 42/2004·
    • autorizzazione paesaggistica postuma·
    • compatibilità paesaggistica·
    • competenza amministrativa·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • illogicità manifesta·
    • incremento volumetrico·
    • norme di attuazione del piano del parco·
    • nulla osta ente parco·
    • ristrutturazione edilizia·
    • sanatoria edilizia·
    • valutazione di compatibilità paesaggistica·
    • vincolo di protezione integrale·
    • vincolo paesaggistico·
    • violazione di legge

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-17, n. 202407620
    Provvedimento:
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    • affidamento del privato nell'azione amministrativa·
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • autorizzazioni e permessi edilizi·
    • autotutela amministrativa·
    • comunicazione inizio lavori·
    • dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000·
    • documentazione per la rendicontazione·
    • errata indicazione nell'indirizzo dell'impianto·
    • parità di trattamento·
    • principio di buona fede e collaborazione·
    • principio di tassatività delle circostanze ostative·
    • requisiti per l'ottenimento degli incentivi·
    • soccorso istruttorio·
    • titoli di efficienza energetica·
    • violazione art. 21 nonies legge 241/1990·
    • violazione art. 42 D.Lgs. n. 28/2011·
    • violazione art. 56 D.L. n. 76/2020·
    • violazione art. 9.1 Linee Guida EEN 09/11·
    • violazione D.Lgs. n. 28/2011·
    • violazione D.M. 28.12.2012

  • 4. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-08-06, n. 202400701
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    • art. 167 d.lgs. 42/2004·
    • art. 83 l.r. Lombardia n. 12/2005·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • compensazione delle spese di lite·
    • demolizione opere abusive·
    • illegittimità costituzionale·
    • profitto conseguito·
    • rideterminazione della sanzione·
    • sanzione pecuniaria

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-23, n. 202404618
    Provvedimento:
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    • abuso edilizio·
    • consulente tecnico·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • distanze minime·
    • efficienza energetica·
    • normativa urbanistico-edilizia·
    • permesso di costruire·
    • piano casa·
    • sopraelevazione·
    • spese di giudizio
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