(riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione)

Art. 21.(Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione)1.Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al ((Ministro della giustizia.)).
2.L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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