(procedimenti disciplinari pendenti)

Art. 24.(Procedimenti disciplinari pendenti)1.I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita' .2.Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per la comminatoria di una sanzione disciplinare di stato, si applicano le norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio o per la destituzione.3.Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.4.Al personale nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonimento o della consegna, si applicano le norme e la procedura predette per la censura.5.Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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