(deplorazione)
Art. 4.(Deplorazione)1.La deplorazione e' una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni:
a)la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la pena pecuniaria;
b)il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
c)il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle funzioni;
d)il contrarre debiti con i dipendenti;
e)l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
f)il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione;
g)l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h)gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
i)la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
l)la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
m)l'addormentarsi in servizio;
n)le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi;
o)la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.
2.Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata.
3.La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza.
4.La deplorazione e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.
((4-bis.Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione e' inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.))
a)la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la pena pecuniaria;
b)il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
c)il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle funzioni;
d)il contrarre debiti con i dipendenti;
e)l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
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g)l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h)gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
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l)la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
m)l'addormentarsi in servizio;
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o)la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.
2.Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata.
3.La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza.
4.La deplorazione e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.
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