(modalita' per l'irrogazione delle sanzioni)

Art. 11.(Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni)1.L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
a)tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'eta', della qualifica e dell'anzianita' di servizio;
b)sanzionare con maggiore rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto piu' gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.2.Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.3.Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.4.La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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