(effetti della riapertura del procedimento)

Art. 23.(Effetti della riapertura del procedimento)1.In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) puo' disporre la sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta.
2.All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
3.Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di natura speciali o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare gia' percepito.
4.La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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