soci sovventori

Art. 4. Soci sovventori1.Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2.I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3.I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4.I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5.Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
6.Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1992

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