Art 1

Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Societa' europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 585, e' elevato a lire 100 milioni e prorogato fino all'anno 1990.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1981
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