Art 9

Art. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 16 luglio 1941

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