Art 9
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.