Art 8

Art. 8.

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi e' in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Entrata in vigore il 16 luglio 1941

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi