Art 23

Art. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 puo' essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalita' pubbliche lo esigano, puo' altresi' essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.
Entrata in vigore il 16 luglio 1941
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