Art 3

Art. 3.
Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.
L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarita' utili alla sua identificazione.
Entrata in vigore il 6 agosto 1966

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