Art 3
Art. 3.
Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.
L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarita' utili alla sua identificazione.
Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.
L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarita' utili alla sua identificazione.