diritto all'indennita' di buonuscita

Art. 7. Diritto all'indennita' di buonuscita

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.
Entrata in vigore il 7 maggio 1976

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